Aborto, è salva la legge 194 | Giulia
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Aborto, è salva la legge 194

'Lo ha deciso oggi la Corte Costituzionale dichiarando "manifestamente inammissibile" la questione di legittimità costituzionale dell''art. 4 sollevata dal giudice tutelare del Tribunale di Spoleto'

Aborto, è salva la legge 194
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20 Giugno 2012 - 17.09


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‘Roma, 20 giu – Salva la legge italiana sull”aborto. Lo ha deciso la Corte Costituzionale che oggi in Camera di Consiglio ha esaminato il ricorso presentato dal giudice tutelare del tribunale di Spoleto in merito al caso di una minore, la sedicenne F.N., che aveva chiesto di sottoporsi a interruzione volontaria della gravidanza senza informare i genitori della sua decisione. La questione di legittimita” costituzionale e” stata dichiarata “manifestamente inammissibile” dalla Consulta.

Il quesito e” stato sollevato in particolare relativamente all”articolo 4 delle legge 194 del 1978 sull”aborto, cuore della normativa che dice: “Per l”interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita” comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e” avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico, o a una struttura sociosanitaria a cio” abilitata dalla Regione, o a un medico di sua fiducia” per procedere con l”aborto. Il giudice tutelare aveva sollevato l”incidente di costituzionalità partendo da un pronunciamento della Corte di giustizia europea in materia di brevettabilità dell”embrione che definisce l”embrione quale “soggetto da tutelarsi in maniera assoluta”. Su questa base, il giudice tutelare riteneva che l”articolo 4 della legge 194 si ponesse in conflitto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili della donna e dell”uomo (art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell”individuo (art. 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni erano state formulate con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all”assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione.

Ma La Consulta non ha accolto questa tesi e ha dichiarato ””manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale””. Il pronunciamento della Consulta non e” stato preceduto da udienza pubblica: le giudici e i giudici si sono direttamente riuniti in Camera di Consiglio per discutere, anche perche” nessuna parte si era costituita e in questo caso il regolamento della Corte prevede che si possa andare subito a pronunciamento. A difesa della legge in vigore e” intervenuto l”avvocata dello Stato, Maria Gabriella Mancia. ‘

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