‘Venezia, 13 feb – Il fatto di avere la moglie casalinga non toglie all”uomo il diritto ai permessi di paternita” previsti dalla legge per accudire il figlio nei primi anni di vita. Cosi” il tribunale del Lavoro di Venezia, con una sentenza del 9 febbraio scorso, ha stabilito la natura discriminatoria del comportamento che il ministero dell”Interno avrebbe tenuto verso un proprio dipendente, in servizio alla Questura di Venezia. Questi si era visto negare il diritto ai riposi giornalieri e ai congedi per malattia per il figlio, perche” la madre del bimbo era casalinga. La sentenza e” stata resa nota dalla consigliera di parita” della provincia di Venezia, Federica Vedova, cui l”uomo si era rivolto.
Gli articoli del testo unico 151/2001 sul sostegno alla maternita” e alla paternita” prevedono la possibilita” per il padre lavoratore di fruire dei riposi giornalieri o del congedo di malattia in alternativa alla madre. La Questura di Venezia, sostiene l”Ufficio di parita” della Provincia, li avrebbe invece negati con la motivazione che la madre del bimbo era casalinga. Nella sentenza, il giudice ha ravvisato la discriminazione innanzitutto perche” ””altre amministrazioni pubbliche e datori di lavoro privati riconoscono pacificamente tale diritto””. Inoltre il Tribunale ha affermato che ””anche il lavoro della casalinga deve essere definito attivita” lavorativa a tutti gli effetti””. Per questo ha stabilito un risarcimento economico per il danno subito dal lavoratore. ‘